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Repertorio n. 227.019
Raccolta n. 72.615
ATTO COSTITUTIVO
"C.E.R. - COMITATO ETICO ROMANO"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile
(3 aprile 2017)
in Roma, nel mio studio in Via Giambattista Vico n. 1.
Avanti a me Dottor Claudio CERINI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti
- Ammirati Cinzia, nato a Castrovillari provincia di Cosenza, il 18 ottobre 1966, domiciliato in Roma, Via Tor Di Nona 26, Avvocato, C.F.:MMR CNZ 66R58 C34Q; socio fondatore
- Danilo Nuccetelli, nato a Scurcola Marsicana, il 19 maggio 1951, domiciliato in Roma Via Giovanni Lanza 120, Medico, C.F.: NCC DNL 51E19 I553J socio fondatore
I comparenti, cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
E' costituita tra i Signori Ammirati Cinzia, Danilo Nuccetelli, e il Comitato Etico, ai sensi dell'art. 36 c.c.,
denominata:
"C.E.R. - COMITATO ETICO ROMANO"
ART. 2
L'Associazione ha sede legale in Roma, via Fulcieri Paulucci Di Calboli n. 60.
ART. 3
L'oggetto, le norme sull'amministrazione e quanto altro disciplinante il funzionamento dell'Associazione risultano dallo Statuto associativo che, composto di numero ventinove articoli, si trascrive in appresso.
ART. 4
I sottoscritti Signori Ammirati Cinzia, Danilo Nuccetelli e al fine di dotare il Comitato Etico di mezzi economici per poter avviare la propria attività versano nelle casse dell'Associazione la somma di euro
cadauno; pertanto il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad euro
I sottoscritti delegano al Consiglio Direttivo la determinazione della quota associativa annuale.
ART. 5
I sottoscritti determinano in numero di 3 (tre) i membri del Consiglio Direttivo, da durare in carica fino a revoca, nelle persone dei Signori sotto elencati, nominati, ai sensi dell'articolo quattro dello Statuto, nelle rispettive cariche:
Ammirati Cinzia Presidente
Danilo Nuccetelli Vice Presidente,
Segretario
da nominarsi Consigliere/Tesoriere
ART. 6
La durata dell'Associazione è fissata a tempo illimitato.
ART. 7
I sottoscritti danno atto che il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre 2017.
ART. 8
Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico del Comitato Etico.
ART. 9
Si trascrivono qui di seguito le norme relative al funzionamento del Comitato Etico:
S T A T U T O "C.E.R COMITATO ETICO ROMANO"
ART. 1
E' costituito il "COMITATO ETICO ROMANO"
ART. 2
Il Comitato Etico ha sede in Roma, via Fulcieri Paolucci Di Calboli n. 60.
ART. 3
Il Comitato Etico è un organismo indipendente, che ha la responsabilità di garantire la tutela del bene dei soggetti coinvolti in qualsiasi studio clinico, metodiche diagnostiche, terapie non farmacologiche, o studio osservazionale nel fornire pubblica garanzia di tale tutela.
Il Comitato Etico opera con riferimento ai fondamentali principi etici e deontologici propri dell’arte medica nonché applicando la normativa vigente in materia: il suo parere è vincolante per la realizzazione di ogni studio clinico.
Il Comitato Etico è costituito da membri designati sulla base della valutazione di professionalità, documentata conoscenza ed esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti nonché a esprimere parere nelle altre materie di competenza del Comitato Etico.
I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Etico deve comprendere almeno:
un medico di medicina generale territoriale;
un pediatra;
un biostatistico;
un farmacologo;
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche: un esperto clinico del settore;
I membri del Comitato Etico rimangono in carica per tre anni e non possono delegare altri in proprio luogo. Il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta per un totale di sei anni.
I componenti del Comitato Etico che non partecipano a più di 3 riunioni consecutive senza giustificazione o al 50% delle sedute in un anno, vengono dichiarati decaduti dall'organo di amministrazione che li ha nominati. Le dimissioni di un componente divengono efficaci al momento dell'accettazione con effetti sulla formazione delle maggioranze.
I componenti del Comitato Etico, anche se dipendenti dalle strutture sanitarie afferenti, non sono sottoposti a vincoli di subordinazione gerarchica nell’ambito dei compiti di istituto.
I componenti del Comitato Etico e il personale dell’Ufficio di Segreteria, di cui all’art. 5, sono vincolati al segreto d’ufficio.
Il Comitato Etico ha la facoltà di consultare esperti esterni al Comitato stesso con esperienza in specifiche aree non coperte dai componenti.
Gli esperti esterni, se del caso, possono anche partecipare alle riunioni senza diritto di voto, con gli stessi obblighi dei componenti in materia di riservatezza e di conflitto di interessi.
Il personale partecipante allo studio può fornire al Comitato Etico informazioni su ogni aspetto dello studio, ma non partecipare alle decisioni, alla formulazione del parere e al voto del Comitato Etico.
Art. 4 – Organizzazione
Le nomine del presidente e del vicepresidente sono deliberate dalla maggioranza dei componenti nella prima riunione utile ed hanno effetto per il mandato triennale delle persone nominate.
Il Presidente:
coordina l’attività del Comitato Etico;
convoca le riunioni del Comitato Etico fissandone l'ordine del giorno;
in caso di urgenza convoca il Comitato Etico con le modalità di comunicazione previste dall'art. 6;
fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte e cura la diffusione delle proposte e delle relazioni del Comitato Etico;
ha la rappresentanza del Comitato Etico.
Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale per quanto di competenza della Segreteria tecnico - scientifica del Comitato Etico.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Qualora, per assenza giustificata o per conflitto di interesse, né il Presidente né il Vice - Presidente possano presiedere una seduta del Comitato Etico, i membri presenti, verificato il numero legale, nominano un Vice - Presidente Vicario che presieda temporaneamente ai lavori di quella seduta.
Inoltre il Comitato Etico può designare tra i componenti un Referente per i collegamenti con l'Ufficio di Segreteria Tecnico - Scientifica.
Art. 5 - Ufficio Segreteria Tecnico - Scientifica
Il Comitato Etico si avvale nel le proprie funzioni di carattere amministrativo e tecnico - scientifico di un Ufficio di Segreteria che istruisce le pratiche, predispone i resoconti delle riunioni, provvede alle convocazioni, tiene i contatti con gli organi regolatori, cura la pubblicazione degli atti e la tenuta dell'archivio. Assicura il collegamento alle banche dati nazionali ed internazionali e l'invio telematico dei pareri.
Il personale dell'Ufficio di Segreteria è tenuto alla riservatezza in ordine al contenuto ed allo svolgimento dei lavori.
Art. 6 - Convocazione e decisioni
Il Comitato Etico viene convocato con cadenza almeno mensile, secondo un calendario predisposto annualmente, unitamente alle date di scadenza per la presentazione delle richieste di parere.
La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti obbligatori per la seduta stessa, determinati sulla base della tipologia di studi all'ordine del giorno.
La convocazione viene inviata tramite e - mail almeno 5 giorni prima della data della riunione. E' accompagnata, di norma, da materiale significativo inerente i temi all'ordine del giorno.
Le riunioni del Comitato Etico non sono pubbliche e vengono svolte presso la sede dell'associazione Il Comitato Etico esprime il proprio parere a maggioranza semplice dei presenti. Su istanza di almeno 1/3 di essi può essere richiesta la votazione con scheda segreta. I pareri difformi sono su richiesta registrati e trascritti nel verbale della riunione.
Le decisioni sono motivate e comunicate ai soggetti richiedenti.
La convocazione è accompagnata dalla documentazione inerente e corredata da una relazione sintetica di un componente clinico del Comitato Etico o della Segreteria Tecnico - Scientifica.
Il Presidente e i componenti esprimono il proprio parere per e - mail entro 48 ore dalla convocazione.
Art. 7 - Attività istruttoria del Comitato Etico
Nell'ambito del Comitato Etico possono essere organizzate riunioni operative, sottogruppi di lavoro o commissioni per l'approfondimento di specifici argomenti in preparazione alla loro discussione in seduta plenaria. Il Comitato Etico, ai fini dello snellimento dell'attività, può inoltre designare al proprio interno e nell'ambito della Segreteria Tecnico - Scientifica un numero variabile di componenti per l'istruzione delle richieste di parere e per la relazione sulle medesime in seduta plenaria.
Art. 8 - Criteri di valutazione di studi clinici e pareri
Il Comitato Etico nella formulazione delle decisioni sulle richieste di parere si attiene alla normative che regolano l'esecuzione degli studi.
Il Comitato Etico può esprimere i seguenti pareri:
sospensione della decisione
parere favorevole sottoposto a condizione (modifiche/integrazioni di modesta entità, ricezione del parere unico del C.E. del centro coordinatore, modifiche al modulo di consenso informato e al testo informativo per il paziente, rinnovi assicurativi)
parere non favorevole
parere favorevole
Nel caso di sospensione della decisione, la Segreteria del Comitato Etico provvede ad inviare al promotore e allo sperimentatore responsabile, tramite e - mail, la relativa richiesta di chiarimenti/integrazioni.
Alla ricezione di quanto richiesto il Comitato Etico, in sede di riunione collegiale, esprime il parere.
In caso di parere favorevole sottoposto a condizione, la Segreteria del Comitato Etico provvede ad inviare al promotore e allo sperimentatore responsabile, tramite e_mail, la relativa richiesta di modifiche/integrazioni, salvo il caso in cui il parere favorevole sia condizionato solo alla ricezione del parere unico del Comitato Etico del centro coordinatore.
Alla ricezione di quanto richiesto, la Segreteria Tecnico - Scientifica (con la collaborazione, se del caso, del componente competente) provvede a verificare l'adempimento alle condizioni richieste dal Comitato Etico nella formulazione del parere e/o analizzare il parere unico del C.E. del centro coordinatore e, se del caso, scioglie le riserve e conferma il parere favorevole espresso dal Comitato Etico Per i successivi atti si fa riferimento alla sezione "parere favorevole".
La Segreteria Tecnico - Scientifica (nel caso in cui le richieste del Comitato Etico non siano state adempiute e qualora emergano nuove informazioni che possano pregiudicare il parere precedentemente espresso o nuovi elementi dal parere unico del C.E. del centro coordinatore) può rimandare il parere finale al Comitato Etico in sede di riunione collegiale.
Nel caso di parere non favorevole, la Segreteria del Comitato Etico provvede ad inviare al clinico responsabile il relativo parere motivato.
Il parere viene altresì trasmesso al Rappresentante Legale della struttura sanitaria coinvolta.
In caso di parere favorevole, la Segreteria del Comitato Etico provvede a trasmettere il parere al promotore, allo sperimentatore responsabile e Rappresentante Legale della struttura sanitaria coinvolta per l'autorizzazione dello studio.
Nel caso, invece, di comunicazioni, aggiornamenti, emendamenti non sostanziali per i quali la normativa vigente prevede la semplice notifica, il Comitato Etico non rilascia alcuna formale presa d'atto. In accordo a quanto previsto dal D.M. 21/12/07 la documentazione viene registrata e inserita agli atti a cura della Segreteria.
Per delega del Presidente, i pareri del Comitato Etico possono essere firmati dal Vice - Presidente e dalla Segreteria.
Art. 9 - Modalità di richiesta di parere del Comitato Etico
Le richieste di parere devono essere inoltrate all'Ufficio Segreteria del Comitato Etico. Esse devono pervenire entro le date indicate sul calendario sedute. La documentazione da presentare a seconda del tipo di ricerca nonché la modulistica da utilizzare sono elencate nelle apposite istruzioni operative.
La documentazione richiesta deve essere inviata in unica soluzione, fatta eccezione per il Parere Unico emesso da altro Comitato Etico, che dovrà essere trasmesso non appena disponibile e comunque prima della riunione del Comitato Etico.
In caso di eccedenza di richieste verrà rispettato l'ordine di completamento della documentazione.
Inoltre verrà data priorità agli studi il cui parere era stato precedentemente sospeso.
Art. 10 - Trasparenza e norme finali
Il presente regolamento come pure le procedure operative di cui si doterà il Comitato Etico saranno pubblicamente disponibili, insieme con l'elenco dei nomi e le relative qualifiche dei componenti nominati, tramite apposita sezione sul sito internet
ART. 11
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà del Comitato Etico;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti.
Le entrate del Comitato Etico sono costituite: dalle quote sociali
iniziali ed annuali;
- da finanziamenti di Enti Pubblici e privati - dall'attività di formazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni genere i cui introiti andranno, in parte a confluire nelle entrate del Comitato Etico e in parte a compensare, secondo le tariffe
vigenti, e attribuire rimborsi;
- spese ai Soci in possesso di titolo adeguato o ai componenti del Consiglio Direttivo incaricati di progettare e realizzare le attività previste dal presente statuto;
- rimborsi;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione al Comitato Etico da parte di chi intende aderire alla stessa e la quota annuale di iscrizione al Comitato Etico.
I versamenti al Fondo del Comitato Etico sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento del Comitato Etico, né in caso di morte, di estinzione, recesso o di esclusione dal Comitato Etico può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato del Comitato Etico.
ART. 12
Possono far parte del Comitato Etico tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni di specchiata rettitudine e moralità, che sono interessati alle finalità istituzionali, condividono le finalità del Comitato Etico e si impegnino per realizzarle.
La quota d'iscrizione iniziale per ciascun socio ordinario e la quota annuale verranno determinate dal Consiglio Direttivo.
L'adesione al Comitato Etico è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporale, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Per le adesioni successive all'atto costitutivo, il Presidente dovrà tenere un apposito Registro nel quale annotare i membri effettivi del Comitato Etico. Gli estratti notarili da detto Registro faranno piena prova dello stato dei soggetti ivi menzionati.
ART. 13
Nel Comitato Etico si distinguono i soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci benemeriti.
I soci fondatori sono le persone che hanno partecipato alla seduta costitutiva del Comitato Etico.
I soci ordinari, onorari e benemeriti acquisiscono la qualifica di socio del Comitato Etico, previa domanda di ammissione da presentare al Consiglio Direttivo, valutata la presenza o meno dei requisiti, entrano a far parte del Comitato Etico stessa e si impegnano a versare una quota associativa annuale, non cedibile o rimborsabile.
Nello specifico:
- i soci onorari si impegnano a versare una quota associativa
annuale, non cedibile o rimborsabile, non hanno voto deliberativo
e non possono essere eletti a cariche sociali.
- i soci ordinari si impegnano a versare una quota associativa annuale, non cedibile o rimborsabile, hanno voto deliberativo e possono essere eletti a cariche sociali.
- I soci benemeriti acquisiscono tale qualifica mediante il conferimento di una somma uguale ad almeno tre volte la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'Assemblea, non hanno voto deliberativo e non possono essere eletti a cariche sociali.
ART. 14
La qualità di socio si perde oltre che per decesso, dimissioni o intervenuta sentenza di fallimento, anche per morosità, indegnità o esclusione; la morosità, superiore ad un anno relativo alla quota e a quant'altro dovuto al Comitato Etico, verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci qualora il socio terrà un comportamento non conforme allo statuto.
ART. 15
Gli organi del Comitato Etico sono:
l'Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente
Il Segretario/Tesoriere
ART. 16
Il Comitato Etico ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
Essa può essere ordinaria e straordinaria.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voti i soci Fondatori e ordinari, che si trovino in regola con il pagamento delle quote di associazione.
Ciascun associato potrà rappresentare un socio purché munito di regolare delega scritta.
L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali del Comitato Etico, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, e su eventuali e temporanee anticipazioni infruttifere da richiedere ai soci in caso di necessità, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
L'Assemblea, inoltre, approva gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Comitato Etico, delibera lo scioglimento e la liquidazione del Comitato Etico e la devoluzione del suo patrimonio.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è va-lida quando siano presenti direttamente o per de-lega almeno la maggioranza dei suoi componenti non morosi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati non morosi presenti direttamente o per delega.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di due terzi dei soci non morosi ed, in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza dei soci non morosi.
Sia in Assemblea ordinaria che in Assemblea straordinaria, l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
ART. 17
Gli Associati sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il trentuno dicembre dell'anno stesso mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo del Comitato Etico dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, o tramite invio per email, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea deve essere convocata in Roma, anche fuori della sede sociale.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ART. 18
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea degli associati all'unanimità, i quali durano in carica sino a revoca o dimissioni.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato Etico, può inoltre chiedere l'erogazione di contributi straordinari e/o finanziamenti infruttiferi temporanei o compartecipazioni di terzi sui progetti del Comitato Etico. Il Consiglio, inoltre, ove necessario, procede alla nomina di dipendenti e/o consulenti, determinandone la retribuzione qualora prevista, la quale dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Al Consiglio Direttivo sono altresì attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione del Comitato Etico in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione al Comitato Etico di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo:
- la pubblicazione e diramazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;
- la proposta di modifica dello Statuto.
ART. 20
Al Presidente del Comitato Etico è conferita la firma e la rappresentanza legale del Comitato Etico ed in sua assenza al Vicepresidente.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione del Comitato Etico.
ART. 21
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
ART. 22
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un membro e comunque almeno una volta all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 23
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato Etico, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento del Comitato Etico, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ART. 24
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente il Comitato Etico nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ART. 25
Il Tesoriere cura la gestione economica del Comitato Etico, tiene aggiornata la contabili
tà sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, custodisce i libri contabili, effettua le riscossioni e i pagamenti, cura la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo. A tal fine gli sono conferiti poteri di rappresentanza legale per tutte le attività inerenti ai suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
ART. 26
Lo scioglimento del Comitato Etico è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART. 27
Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e il Comitato Etico o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 28
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.
ART. 29
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti tuttie che da me inter - pellati lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me No - taio.